E' necessario innanzitutto distinguere il coaching dal counseling: mentre il primo interviene esclusivamente all’interno del campo professionale del Cliente e si focalizza sul “cambiamento generativo”, il secondo si pone l’obiettivo di operare "cambiamenti correttivi” che investono la personalità stessa del Cliente e quindi la sua sfera personale ed intima.
Il counseling, pertanto, presuppone l’utilizzo di strumenti psicologici e si configura come una forma di psicoterapia nel momento in cui cerca di risolvere problematiche conflittuali o correggere disturbi del comportamento.
In accordo con la Legge n. 56/1989, solo gli Psicologi e gli Psicoterapeuti iscritti all’Albo professionale possono svolgere questo tipo di attività.
Chi si improvvisa “counselor” o fa il “coach” utilizzando arbitrariamente test o svolgendo modalità di intervento che non gli competono, commette il reato di abuso dell’esercizio della professione di Psicologo.
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